TRASPARENZA
ACCESSO AI DOCUMENTI SANITARI DEL PAZIENTE
Obblighi della direzione sanitaria:
1) Rilascio entro 7 giorni, dalla presentazione della richiesta, della documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente.
2) Rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta, delle eventuali integrazioni.
La regola non si riferisce solo alla cartella clinica ma anche alla documentazione sanitaria nel suo complesso. Nel caso in cui nel termine, di norma di sette giorni, le strutture non dovessero essere in grado di rilasciare la documentazione sanitaria risulta fondamentale avvertire il paziente della non completezza e definitività della documentazione e della conseguente successiva integrazione nei termini di legge.
LISTE DI ATTESA
La R.S.A. San Germano s.r.l., ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 33/2013, dichiara di non avere una propria lista di attesa. L'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) provvede, tramite il proprio ufficio C.A.D., alla gestione dell'accesso alle strutture sanitarie accreditate. Non è possibile, pertanto, quantificare i tempi di attesa.
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