TRASPARENZA

La società, in ottemperanza alla normativa vigente sulla trasparenza (dal D.lgs. n.33 del 2013), adotta ogni procedura affinché enti pubblici e persone fisiche interessate possano accedere ad ogni atto necessario al soddisfacimento del bisogno di informazioni nel rispetto della normativa vigente. È, inoltre, disponibile presso la nostra sede (uffici Amministrazione) la modulistica necessaria alla corretta relazione tra la R.S.A. ed il pubblico. 
DOCUMENTI TRASPARENZA 
DOCUMENTI ANAC

ACCESSO AI DOCUMENTI SANITARI DEL PAZIENTE

Obblighi della direzione sanitaria: 
1) Rilascio entro 7 giorni, dalla presentazione della richiesta, della documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente. 

2) Rilascio, entro 30 giorni dalla richiesta, delle eventuali integrazioni.

 La regola non si riferisce solo alla cartella clinica ma anche alla documentazione sanitaria nel suo complesso. Nel caso in cui nel termine, di norma di sette giorni, le strutture non dovessero essere in grado di rilasciare la documentazione sanitaria risulta fondamentale avvertire il paziente della non completezza e definitività della documentazione e della conseguente successiva integrazione nei termini di legge.

LISTE DI ATTESA

La R.S.A. San Germano s.r.l., ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 33/2013, dichiara di non avere una propria lista di attesa. L'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) provvede, tramite il proprio ufficio C.A.D., alla gestione dell'accesso alle strutture sanitarie accreditate. Non è possibile, pertanto, quantificare i tempi di attesa.

MODALITÁ DI ACCESSO IN R.S.A.:
La proposta di accesso nelle R.S.A. è effettuata dal medico di medicina generale e dai servizi territoriali delle ASL di residenza, nel rispetto della volontà del paziente, in caso di incapacità di intendere o di volere da parte di chi ne assume la responsabilità.
L’accesso nella nostra R.S.A. è disposto dall’unità di valutazione territoriale del CENTRO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, previa la valutazione multidisciplinare del caso, dalla quale devono emergere, come fattori determinanti della scelta, il grado di non autosufficienza e l’impossibilità anche temporanea dell’utente ad usufruire di altre forme di assistenza come l’assistenza domiciliare o in strutture semi-residenziali che ne consentano la permanenza al proprio domicilio.
Per l’ammissione in Struttura in posto convenzionato con il Sistema Sanitario Regionale, deve essere inoltrata da parte dell’interessato o dei Parenti, la domanda presso il C.A.D. (Centro di Assistenza Domiciliare) del distretto sanitario della ASL di residenza. L’interessato potrà esprimere preferenza verso una qualsiasi R.S.A. di sua preferenza all'interno della Regione Lazio.
Alla richiesta vanno allegati:
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- fotocopia della Tessera Sanitaria e/o Codice Fiscale;
- modulo compilato dal proprio Medico curante o dal Medico della Struttura ospitante la Persona da inserire nella Residenza-Territorio-Servizio per l’accesso e la presa in carico assistenziale”;
- Certificato ISEE, qualora si intenda avvalersi del contributo comunale.
Una volta presentata la domanda, gli uffici competenti del CAD provvederanno ad organizzare una visita presso il domicilio dell’interessato o presso la Struttura che lo ospita, al fine di sottoporlo a Valutazione Multidisciplinare dalla quale emerge il grado di non autosufficienza che determina il livello assistenziale.
Il parente responsabile che accompagna il paziente, espleta alcune formalità in amministrazione: 
- compila la scheda di ammissione e consegna alcuni documenti (o li integra nei giorni successivi) 
- gli viene letto e consegnato il regolamento interno e la carta dei servizi
viene informato su alcuni aspetti organizzativi della vita quotidiana all’interno della RSA.
Da un punto di vista sanitario, all’entrata del paziente, il medico responsabile effettua una visita generale e così anche l’infermiera per gli aspetti di sua competenza. Le due valutazioni vengono registrate sulla Cartella Clinica. La struttura utilizza inoltre, quale strumento di personalizzazione del servizio da erogare il PAI.
Nei giorni successivi all’ingresso del paziente, su richiesta del medico responsabile, viene fatta una eventuale valutazione riabilitativa da parte di un fisioterapista e/o terapista occupazionale, compilando una scheda aggiuntiva che viene allegata alla Cartella Clinica. 
Sempre al momento dell’inserimento in struttura l’ospite o i suoi familiari devono indicare il nominativo della persona disposta ad intervenire in caso di urgenza.
Gli Ospiti delle RSA possono essere dimessi anche in via temporanea: per un ricovero in altra struttura sanitaria, per il rientro in famiglia ovvero per altri motivi, come diritto di riammissione purché il rientro avvenga entro 10 gg. Superato tale limite il rientro è condizionato a nuova valutazione del CAD.

WHISTLEBLOWING

WHISTLEBLOWING

Spazio dedicato alle vostre segnalazioni per migliorare al massimo il nostro lavoro.

                                   Assicurazione

La Legge 24/2017 all’art. 10 prevede, tra i diversi obblighi, che le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private rendono nota, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, la denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera (comma 4).
Assicurazione

Compilate il modulo per informazioni in merito al regolamento interno della residenza

Scoprite di più

Richiedete informazioni

*Campi obbligatori

Ho letto l’Informativa e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.